La Legge di Bilancio 2020 nel comma 219 ha introdotto il Bonus Facciate mediante il quale è possibile ottenere detrazioni fiscali pari al 90% per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444.

Per quali interventi può essere richiesto il Bonus facciate?

Secondo quanto stabilito dall’ENEA, Agenzia Nazionale Efficienza Energetica, il Bonus facciate può essere richiesto solo per interventi riguardanti le strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA stessa, ovvero interventi influenti dal punto di vista energetico o che interessano il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi i del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”. Gli edifici possono appartenere a qualsiasi categoria catastale e avere qualsiasi destinazione d’uso, devono essere necessariamente edifici esistenti, ovvero accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, ed essere in regola con i tributi dovuti. L’ ENEA inoltre stabilisce che non sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria. Il Bonus facciate potrà riguardare edifici condominiali o singole unità immobiliari.

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Chi può richiedere il Bonus facciate?

Il Bonus facciate potrà essere richiesto da tutti i contribuenti in possesso di un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Va specificato però che in questo caso non sarà possibile optare per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione.

Quali sono i requisiti del Bonus Facciate?

Affinché sia possibile ottenere le detrazioni fiscali previste dal Bonus facciate gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa, ovvero facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Le detrazioni non potranno interessare invece interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Inoltre devono configurarsi come interventi influenti dal punto di vista termico, ovvero dovranno interessare il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

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Quali sono le spese ammissibili?

Secondo quanto stabilito dal nuovo Decreto Rilancio potranno usufruire delle detrazioni fiscali le seguenti tipologie di spesa:

– fornitura e posa in opera di materiale coibentante e dei materiali ordinari funzionali alle realizzazione dell’intervento,

– occupazione del suolo pubblico,

– opere provvisionali e accessorie,

– prestazioni professionali, ovvero le spese sostenute per la produzione della documentazione tecnica necessaria compresi Attestato di Prestazione Energetica (APE) delle unità immobiliari per cui vengono richieste le detrazioni, direzione lavori, ecc…..

Come richiedere bonus facciate 2020?

Il contribuente che voglia usufruire delle detrazioni fiscali previste dal nuovo Decreto Rilancio dovrà trasmettere all’ ENEA una documentazione dettagliata. In primis dovrà essere trasmessa, esclusivamente mediante l’apposito sito web dell’ ENEA, la scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere. Oltre alla scheda descrittiva è necessario disporre dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali, una copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i o provvedimento regionale equivalente e le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati. Sia la scheda descrittiva che l’ Attestato di Prestazione Energetica dovranno essere firmate da un tecnico abilitato come un architetto. I professionisti dello Studio di Architettura Bastoni offrono consulenza a tutti i clienti interessati ad ottenere le detrazioni fiscali previste dal Bonus facciate 2020. Gli architetti Bastoni seguiranno il cliente durante tutte le fasi necessarie ad ottenere le detrazioni e redigeranno nel pieno rispetto delle norme vigenti la documentazione necessaria.

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